TAE ai fini dell’ usura – Cassazione n. 2167/2017 del 14/2/2022

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TAE ai fini dell’ usura – Cassazione n. 2167/2017 del 14/2/2022

 

Nell’ elaborato si legge che…la verifica oggettiva del rispetto del tasso soglia, al momento della stipula del contratto, richiede di calcolare il costo complessivo sulla base delle varie condizioni economiche pattuite, ossia va condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito e non i singoli tassi semplici indicati in contratto”. Siccome “i tassi di riferimento pubblicati trimestralmente da Banca d’Italia sono tassi effettivi, ossia tengono conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, mentre il tasso di riferimento riportato nel contratto è un tasso nominale … per la verifica del superamento del tasso soglia al momento della pattuizione contrattuale (cd. usura originaria) è stato quindi necessario procedere con la capitalizzazione del tasso di interesse nominale applicato dalla Banca, per disporre così di un dato “effettivo” e quindi confrontabile con il tasso soglia”; “i tassi soglia, oltre ad essere tassi effettivi, vengono calcolati aggiungendo uno spread al TEGM (tasso effettivo globale medio) per categoria di operazione omogenea e che il TEGM è una media di tutte le remunerazioni medie applicate dalle banche in un determinato trimestre e per una determinata categoria di operazioni…”.

 

Cassazione RG  21670/2017

Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.