T.A.R. del Lazio del 6/9/2021 nr. 09516/2021 contro Compass per pratiche scorrette nei confronti dei consumatori
Nella sentenza si legge che “… Compass poneva in essere una presunta pratica commerciale scorretta,… Consistente nel condizionamento, di fatto, e la concessione a favore dei consumatori di finanziamenti diversi dal mutuo (prestiti personali) alla sottoscrizione da parte degli stessi di coperture assicurative correlate ad eventi relativi alla vita privata ed estranei al credito… Con provvedimento numero 28.011 autorità aveva concluso il procedimento accertando la sussistenza di una pratica commerciale scorretta aggressiva, qualificandola come abbinamento forzoso, al momento della stipula di contratti di finanziamento personale, di prodotti assicurativi non collegati al credito, di cui la stessa finanziaria è intermediaria, vietandone la diffusione o continuazione, irrogando una sanzione pecuniaria pari a euro 4.700.000…
Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente…
l’Agcm ha evidenziato che Compass ha collocato le polizze con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere di doverle necessariamente sottoscrivere per ottenere il finanziamento: ad esempio, attraverso la sottoscrizione dei contratti assicurativi non immediatamente compresa al momento della stipula del finanziamento, oppure attraverso condotte fuorvianti e di vendita “forzata” dei prodotti assicurativi o, ancora, senza fornire alcuna informativa sulla natura facoltativa dei prodotti assicurativi, né consegnare la documentazione contrattuale della polizza all’atto della sottoscrizione…Osserva il Collegio che la pratica contestata alla ricorrente nel caso di specie si palesa come scorretta, in quanto le condotte descritte sono effettivamente idonee a indurre il consumatore a stipulare la polizza per non rischiare di non vedere approvato il finanziamento richiesto…”.
il collegio conclude che “…Sulla base di tali elementi, l’Autorità ha dunque determinato l’importo della sanzione applicabile in euro 4.700.000, che risulta proporzionato rispetto all’importo del fatturato complessivo della società...”.