Nell’elaborato si legge che “… la controversia nasce dall’azione legale avviata dalla società contro Banca Antoniana Veneta s.p.a. per ottenere la restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca …”
La Corte “… ha confermato la sentenza di primo grado accertando che il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca superava il tasso soglia usurario e che la CMS trimestrale e altri addebiti illegittimi dovevano essere esclusi dal calcolo …”
La banca “… contestava la CTU affermando che la CMS doveva essere calcolata annualmente …”
In merito al lavoro della CTU “… la percentuale della CMS riportata nel contratto, pari a 1,5%, non sia da intendersi annuale ma trimestrale. Tale metodo era stato applicato sin dall’inizio del rapporto …”
Inoltre si rilevava “… la società aveva ceduto il credito nel 2018 a un terzo soggetto virgola che pertanto era il legittimo titolare del credito e unico soggetto che risulta titolare del credito e che è legittimato ad agire in giudizio …”
La Corte “… va confermata la correttezza della decisione del giudice di primo grado che ha condannato la banca al pagamento dell’importo di euro 112.365,79 …”