Nell’ elaborato si legge che “…Quanto alla mancata produzione in giudizio dei D.D. M.M. recanti la rilevazione del TEGM applicabile nel trimestre di riferimento, L’assunto posto a base della censura, secondo cui tali decreti ministeriali, in quanto atti di natura non normativa ma provvedi mentale amministrativa rientrano nell’onere probatorio a carico della parte attrice, la quale deve quindi provvedere alla loro produzione in giudizio, al pari degli elementi di fatto documentali atti a sorreggere la domanda, non è fondato per le considerazioni che seguono… la funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori. Orbene, deve riconoscersi ai suddetti decreti ministeriali la natura di norme giuridiche, con la conseguenza che nei loro confronti vale il principio “iura novit curia…”