Nell’elaborato si legge che “… ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ammesso la banca opponente al passivo del fallimento …”
La Corte ha chiarito che “… ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito …”
“… i premi assicurativi ove versati in funzione della stipula del contratto di finanziamento, costituiscono una spesa facente parte del costo totale del credito …”
La Corte “… rigetta il ricorso …”