Nell’ elaborato si legge che “…La copertura assicurativa è stata imposta e/o comunque collegata all’operazione di credito, perché funzionale ad assicurare al creditore la restituzione totale o parziale del finanziamento, in caso di decesso, invalidità permanente e di inabilità temporanea: il tutto nell’interesse del finanziatore al contenimento del rischio di una insolvenza del debitore e dunque con funzione di copertura del credito. Nel caso di specie non è dunque sufficiente che la polizza venga dichiarata formalmente come facoltativa nella documentazione contrattuale (art. 10), trattandosi di un costo collegato all’erogazione del credito ex art. 644 c.p. in quanto pacificamente contestuale alla concessione del credito, nonché condizione indefettibile per la concessione del richiesto finanziamento…”.