Sospensione rate Covid – ABF del 26/1/2022
Nel testo si legge che “…Invero – prosegue l’intermediario A – in ragione del fatto che la situazione del ricorrente non gli avrebbe consentito di beneficiare della sospensione disposta ai sensi del D.L. 17/03/2020, il ricorrente non avrebbe potuto comunque beneficiare della proroga disposta per legge in ordine alle rate successive a quella di settembre 2020…
La sospensione prevista dall’art. 56 del D.L. 18/2020, fino al 30/09/2020, sarebbe stata poi prorogata ex legge, dapprima al 31 gennaio 2021 e poi al 30 giugno 2021 (cfr. il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e legge 30 dicembre 2020, n. 178). In particolare, l’art. 65 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, nonché l’art. 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispongono l’automaticità della proroga in questione, per quelle imprese, come la ditta individuale del ricorrente, che avessero già ottenuto il beneficio della sospensione totale della rata in virtù dell’art. 56 del D.L. 18/2020… Va dunque dichiarato innanzitutto il diritto del ricorrente di beneficiare della sospensione totale delle rate…”