Sospensione procedura esecutiva per rinegoziazione mutuo Tribunale di Napoli Nord del 23/11/2021
Nell’elaborato si legge che “… Ritenuto, inoltre, che l’istanza presentata dai debitori esecutati di rinegoziazione sia corredata dai requisiti previsti dal comma uno dell’articolo 41 bis, in quanto: la procedura esecutiva ad oggetto l’abitazione principale dei debitori; i debitori sono qualificabili come consumatori Berta parentesi ai sensi dell’articolo tre comma uno lettera a del codice del consumo); il creditore procedente vanta ipoteca di primo grado.
Sospende il processo esecutivo per la durata di mesi sei …”
23112021 Tribunale Napoli Nord sospensione procedura esecutiva