Il Procuratore rileva che “…questo Ufficio ha valutato l’esito dell’attività di consulenza tecnica esperita dal consulente (…) e che l’art.20 co.7 L.n.44/99 (…) ha attribuito al Procuratore della Repubblica che conduce le indagini in ordine ai delitti che hanno causato il dedotto evento lesivo da estorsione o da usura il potere decisionale circa la sospensione dei termini…”
Inoltre, afferma che, nel caso di specie, “…fatte salve ulteriori valutazioni circa la responsabilità individuale, sussiste il fumus dell’ipotizzato reato per come evidenziato nella Relazione tecnica allegata in atti…”
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, 15 gennaio 2024.