Sospensione del decreto ingiuntivo mutuo BHW – Tribunale di Grosseto del 19/2/2002
“…il mutuatario paga gli interessi sull’intero capitale mutuato. Al termine della prima fase del contratto di mutuo, vi è l’assegnazione del contratto di risparmio edilizio, con compensazione tra, da un lato, il capitale iniziale finanziato, e, dall’altro, tutte le quote di risparmio versate nella prima fase di mutuo, unitamente agli interessi attivi maturati annualmente sul capitale risparmiato; a seguito dell’assegnazione del contratto di risparmio edilizio ha inizio la seconda fase (detta “fase del mutuo di assegnazione”), per la quale è pattuito il tasso d’interesse del 5,00% nominale annuo; in tale seconda fase il mutuatario è tenuto a corrispondere, ai sensi del contratto, una rata mensile di Euro 479,00- per ammortamento del residuo dovuto.
Nel caso di specie, l’opponente fin dal proprio atto introduttivo ha lamentato, tra l’altro, l’impossibilità di determinare con certezza la data di erogazione del contratto di risparmio edilizio e, quindi, il costo della complessiva operazione e, in definitiva, la propria prestazione.
…all’esito del contraddittorio scritto si deve ritenere che sussista, effettivamente, incertezza sulla data del passaggio da una fase all’altra e, dunque, sull’entità della complessiva obbligazione del mutuatario e, dunque, sull’oggetto del contratto. ..”