Nel provvedimento si legge che “…Ai sensi della Legge n. 44 del 1999, va disposta la sospensione per due anni dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, relativamente alla proceduta immobiliare promossa ai danni del querelante, qualora, dalla CTP allegata alla denunzia-querela, risulti il superamento del tasso soglia usura derivante dall’applicazione di costi occulti a seguito dell’adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta degli interessi…”.
Procura-della-Repubblica-presso-il-Tribunale-di-Vasto-29-marzo-2022