Sintesi della sentenza di Massa su anatocismo nei piani di ammortamento alla francese
Il sottoscritto ha elaborato una sintesi dei principali concetti espressi dalla lunga sentenza di
Massa RG 2648 2016. A tale proposito si evidenzia come sia stata effettuata una sintesi molto schematica dei concetti introdotti dalla pronuncia. Una lunga parte della sentenza è infatti dedicata a smontare le tesi avverse all’individuazione dell’anatocismo nel piano cosiddetto alla francese. Il sottoscritto non ha quindi ritenuto opportuno riportare tutti le varie contestazioni effettuate dalle banche e le relative risposte fornite dal Giudice per le quali si rimanda al testo originale. Ecco di seguito i principali concetti introdotti.
Sull’ anatocismo:
in primo luogo si legge che l’anatocismo nei mutui è rilevato:
- sia nel caso più lampante in cui si rileva un calcolo di interessi su interessi;
- che nel caso in cui venga effettuato un pagamento periodico degli interessi sul capitale residuo anziché su quello in scadenza ( al termine di tutto il periodo). Tale ultima fattispecie corrisponde alla maggioranza dei mutui stipulati dai privati in Italia. Secondo il Giudice in tale ultimo caso si riscontrerebbe l’applicazione di capitalizzazione composta e quindi anatocismo. Infatti, effettuando il calcolo della rata, in regime di capitalizzazione semplice, l’importo addebitato risulterebbe minore.
Vengono poi mosse diverse contestazioni ai mutui contraddistinti dal piano di ammortamento c.d. “
alla francese”, in particolare:
- contestazione della mancata distinzione tra capitale ed interessi nelle rate:
- secondo il Giudice, al momento del pagamento della rata nel piano c.d. “ alla francese”, rimane indifferente l’individuazione del titolo per il quale esso avviene, contravvenendo all’ art. 821 co. 3. Quest’ ultimo recita che “…i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del contratto…”. Nella sentenza, a tale proposito, si legge che “…viene quindi illegittimamente eliso (più precisamente eluso) il discrimine necessariamente esistente sul piano giuridico fra obbligazione principale e obbligazione accessoria, riservando al capitale ed agli interessi lo stesso identico trattamento…”.
Secondo tale orientamento nel piano di ammortamento “
alla francese” si riscontra anatocismo perchè:
- l’incasso degli interessi maturati e convenzionalmente scaduti (quota interessi delle singole rate) ad ogni singola rata protrae il pagamento del capitale. Il calcolo degli interessi si risolve quindi in un roll over sul capitale finanziato che si realizza in buona sostanza chiudendo il finanziamento ad ogni scadenza periodica di ciascuna rata introitando gli interessi e riaccendendo di fatto il finanziamento per il successivo periodo. In tale modo si mantiene inalterato l’ effetto anatocistico perché ad ogni scadenza bisogna ricalcolare l’ammontare del debito che genera interessi. Questi ultimi sembrano calcolati in regime semplice nell’intervallo tra due scadenze successive, ma in verità finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta.
- Calcolo degli interessi della rata sulla base degli interessi pregressi:
- gli interessi addebitati ad ogni rata hanno un nesso con le rate e gli interessi pregressi. A tale proposito vedi libri del Prof. A. Annibali.
- Dottrina:
- numerosi matematici sostengono che nel piano alla francese vi sia anatocismo;
- si citano poi alcuni libri ed autori che hanno individuato anatocismo nel mutuo alla francese. In questa sede si cita il prof. Annibali ed il prof. A. Casano che nel suo scritto “Elementi di Algebra” a pg. 277 scrive che “…questo problema dell’annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio di interesse semplice, mascherando l’interesse composto sotto la condizione dell’obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli interessi semplici del capitale già maturati; imperciocchè questa maniera di pagare i frutti all’altra equivale di dover pagare gl’interessi degli interessi dopo il tempo t”.
- Giurisprudenza
- Verona, 24.03.2015 n. 759, Trib. Salerno, 30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia, 27.09.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017)
Principali conseguenze in seguito all’ individuazione della capitalizzazione composta del piano di ammortamento c.d. “ alla francese”:
- TAN
- applicando il regime semplice, in base al TAN riportato nel contratto, l’ammontare della rata costante risulterebbe inferiore e l’estinzione dell’obbligo di rimborso più rapida, rispetto ad una capitalizzazione composta;
- trasparenza:
- non venendo pattuite in alcun punto del contratto le modalità di calcolo della rata e la sua capitalizzazione si ingenerano notevoli problemi di trasparenza.
Sulla normativa relativa all’ usura:
- in primo luogo si affronta il tema degli interessi di mora relativamente alla rilevazione del TEG. Secondo il Giudice infatti bisogna ricomprendere gli interessi di mora nella formula del TEG per diversi motivi, in particolare si legge che:
- “… la legge 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi…”;
- “… la stessa inclusione nel TEG delle commissioni di massimo scoperto… costituisce un significativo argomento a sostegno dell’irrilevanza della distinzione tra oneri economici, fisiologici e patologici ai fini del controllo antiusura…”;
- “… le voci di costo escluse dal campo di rilevazione del TEGM… devono trovare soddisfazione e collocazione nel cuscinetto… esistente tra il medesimo TEGM ed il tasso soglia stabilito ai sensi di legge, senza che possa, per converso, predicarsene l’esclusione dal TEG…”.
- Successivamente il magistrato affronta anche il tema della CMS. In questo caso si critica la rilevazione di una soglia separata prevista per la CMS soglia. Si legge infatti che “…la legge ha prefigurato il TEGM quale indice sintetico ed unitario piuttosto che stabilire una pluralità di medie relative alle varie voci di costo del finanziamento…”, pertanto le rilevazioni della CMS soglia effettuate non possono ritenersi corrette.
- Vengono poi dati degli spunti operativi per la rilevazione del tasso usurario, in particolare si suggerisce di calcolare il tasso c.d. “worst case” e di paragonarlo al tasso soglia per verificare se:
- il tasso soglia risulta superiore al tasso worst case non vi sarà usura;
- se il tasso soglia si pone al di sotto del tasso corrispettivo si accerterà il debordo della soglia di usura;
- se il tasso soglia si collocherà nella zona grigia di criticità compresa tra il tasso corrispettivo ed il wors rate il credito sarà in usura.
- Infine si tratta il tema di cosa eliminare in seguito all’individuazione dell’ usurarietà degli interessi di mora. Per il giudice non c’è dubbio che l’articolo 1815 non consente alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori.
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