Scritture contabili valide ai fini delle verifiche bancarie Cassazione civile sezione sesta n. 38976 anno 2021
Nel testo si legge che:“… l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente, certamente, di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi e le intercorse movimentazioni: così, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d’ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di determinare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio… a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, a norma degli Art 2709 e 2110 c.c. le risultanze delle scritture contabili…”.