Saldo zero nel conto corrente – Cassazione sez. 3a del 29/3/2022

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Saldo zero nel conto corrente – Cassazione sez. 3a del 29/3/2022

Saldo zero nel conto corrente – Cassazione sez. 3a del 29/3/2022

 

Il testo recita “…in mancanza di estratti relativi ad alcuni periodi si deve tenere conto dei saldi finali ed iniziali indicati nella documentazione prodotta e che la CTU espletata in primo grado non ha azzerato, ma ha regolarmente contabilizzato i saldi iniziali rilevati, anche quando a debito (in particolare i dati di partenza coincidevano con un saldo attivo) …

il giudice di appello che nel caso in cui il correntista agisca in ripetizione nei confronti della banca deve produrre gli estratti conto a far data dal momento di apertura del conto, pena, come accaduto nel caso di specie, il mancato accoglimento della domanda. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte l’incompletezza documentale non si traduce però automaticamente nel rigetto della domanda…

è stato affermato che nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; 

diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato 

Peraltro, che una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto debba avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura non corrisponde al riconoscimento di una prova legale esclusiva, potendo concorrere all’individuazione del saldo finale anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). 

Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d’ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell’ambito del suo prudente apprezzamento 

Deve infine tenersi fermo che una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista, come nel caso di specie in cui all’azione di ripetizione del correntista si contrappone quella riconvenzionale della banca, implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa: ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi …”

Cassazione Civile sez. 3a del 29/3/2022

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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.