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Interessante quesito del Tribunale di Firenze dove in tema di prescrizione  si legge che “..

Verifiche in tema di Prescrizione. Infine, in virtù dell’eccezione di prescrizione di parte convenuta e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nr. 15895 del 10/07/2018, (per cui “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie”), proceda il CTU a escludere dall’eventuale credito risultato a favore dell’attrice, quegli indebiti che risultano “pagati” da rimesse aventi carattere “solutorio”, accreditate oltre il decennio decorrente dalla notifica dell’atto di citazione o da un altro valido atto di interruzione della prescrizione, se anteriore, considerando che:

  •  il termine decennale decorre dall’annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all’extra-fido.
  •  le competenze (interessi e commissioni) maturate sulle somme messe a disposizione dalla banca (apertura di credito) diventano esigibili solo al momento della revoca dell’affidamento; ne consegue che non possono essere “pagate” finché l’apertura di credito non viene revocata.
  •  Al fine dell’individuazione dell’esistenza e della misura della linea di fido (apertura di credito) concessa dalla banca, vanno equiparate la regolare concessione di fido, documentata con il contratto scritto di apertura di credito depositato in atti e quella la cui esistenza, pur non essendo comprovata da contratto, emerga in modo indiretto da più elementi documentali quali a titolo di mero esempio, le indicazioni fornite dalla stessa banca negli estratti conto e documenti analoghi, le modalità di utilizzo del conto, all’applicazione di tassi differenziati, addebito di commissioni connesse con l’affidamento, le risultanze della Centrale Rischi Interbancaria, ecc.), purché da tali elementi sia possibile desumere anche la misura dell’affidamento.
  •  Esegua il CTU i calcoli richiesti utilizzando quale saldo bancario di riferimento, alternativamente, il cd. “saldo banca” (saldo che risulta dall’estratto conto bancario senza alcuna rettifica) ed il cd. “saldo rettificato” (saldo bancario rettificato dagli indebiti contabilizzati nell’arco temporale considerato Cass.Sentenza nr. 9141/20).
  • Ai fini della verifica e dei calcoli il CTU faccia riferimento alla consolidata giurisprudenza che si è formata nel tempo in tema di revocatorie fallimentari di rimesse in conto corrente ordinario, ovvero, a titolo di mero esempio:riordini preliminarmente le movimentazioni del conto secondo “disponibilità”, ovvero utilizzi il criterio del cd. “saldo disponibile, calcolato tenendo separati capitale e competenze; per ciò che concerne l’ordinamento delle partite all’interno della stessa giornata, riporti prima i movimenti in avere, secondo l’usuale criterio seguito per le revocatorie bancarie; le competenze pagabili con le rimesse solutorie sono gli interessi debitori, cms, commissioni, oneri e spese varie, maturati extra fido, mentre tutte le competenze maturate sul fido non potranno essere pagate fintantoché l’affidamento rimane in essere; l’accredito di interessi creditori è una rimessa solutoria se l’accredito avviene con saldo negativo extra fido; i movimenti in avere di storno e rettifiche, non sono mai rimesse solutorie;
  • imputi le rimesse solutorie individuate al pagamento degli oneri del trimestre più lontano nel tempo, e così proceda di volta in volta, ovvero seguendo un criterio di imputazione orizzontale: una rimessa solutoria esaurisce le competenze del trimestre X prima di procedere al pagamento del trimestre successivo X+1...”.
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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.