Nell’ elaborato si legge che “… esula dal potere di cui all’articolo 118 tub la costituzione ex novo di commissioni o di oneri mai pattuiti prima.consegue, da quanto esposto, e il ricorso al diritto potestativo di cui all’articolo 118 tub, per adeguare gli affidamenti in corso alla nuova disciplina delle relative commissioni, presuppone che queste siano state validamente pattuite. Ma non essendo stata mai pattuita, per il conto corrente che ci occupa, alcuna commissione che remunerasse la banca per l’apertura del credito era preclusa la costituzione ex novo di forme di remunerazione per le aperture di credito mediante l’istituto di cui all’articolo 118 tub…
Le clausole inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera cici 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione come previsto dal comma due dell’articolo sette della delibera del Cicr… La c.t.u., dopo l’entrata in vigore della delibera, ha riscontrato agli atti che solo il contratto del 27/6/2008 regolava ex novo l’anatocismo in conformità ai dettami di tale delibera e correttamente la c.t.u. ha escluso dal conto corrente gli interessi addebitati a titolo di anatocismo dalla banca poiché mai validamente pattuiti esclusi quelli afferenti il periodo dal 27 giugno 2008 sino al 31 dicembre 2013…”.