I Giudici affermano che “…Cosicché, evidentemente, al rilievo officioso della nullità parziale non osta la circostanza che la quaestio nullitatis sia stata sollevata dalla parte tardivamente, così come, nella specie, con la conclusionale d’appello, all’esito della precisazione delle conclusioni. In questi termini, certo, devesi opinar nel senso che ha errato la corte distrettuale, allorché ha reputato “assorbente” il profilo della tardività della quaestio nullitatis, per violazione dell’art. 2, 2° co., lett. a), della legge n. 287/1990, della fideiussione sul presupposto per cui “sono rilevabili d’ufficio per la prima volta in appello le nullità che colpiscono l’atto negoziale posto a fondamento della controversia (…), non quindi le nullità relative a singole clausole”…”
Cassazione Civile, 12 ottobre 2023, n. 28500, Pres. Valitutti, Rel. Abete