Rigetto nullità mutuo per difetto di causa – Tribunale di Roma del 5/3/2021 (giud. Romano)
Quest’oggi riportiamo una sentenza sfavorevole alla clientela bancaria ma utile a capire eventuali motivi di rigetto di tale ipotesi. Nell’ elaborato si legge che “…Secondo parte attrice, poiché la società non è mai entrata nella disponibilità dell’importo erogato a titolo di mutuo, il fine perseguito dalla banca con l’erogazione non era quello di finanziare la società richiedente, ma quello di costituire in suo favore delle garanzie per ripianare la preesistente esposizione debitoria della società e sostituire precedenti crediti chirografari con altri crediti, questa volta assistiti da garanzie reali. Da qui, nella prospettazione della parte, la nullità del contratto di mutuo (e della conseguente ipoteca) per difetto di causa….ritiene il Tribunale come non risponda al vero il presupposto di fatto … nello stesso atto di citazione, si legge che: «all’accredito sul conto corrente ordinario n. 5674 della somma mutuata in favore della DMP 2001 S.r.l. seguiva, solo pochi giorni dopo, il prelievo del medesimo importo per acquistare n. 2 polizze vita “Index Linked” attraverso uno storno sul predetto conto ordinario e un successivo giroconto delle somme di € 30.000,00 e di € 100.000,00 su due distinti conti temporanei e, rispettivamente, sui c/c nn. 7075 e 7076. Non solo, a ciò si aggiunga che, all’esito di tali movimentazioni, i controvalori suindicati delle polizze venivano riaccreditati sul conto corrente ordinario e posti in pegno a garanzia delle linee di credito già in essere con la DMP 2001 S.r.l., sicché la società predetta non è mai entrata nella disponibilità dell’importo erogato a titolo di mutuo».
Dalla descrizione che ne fa la parte, dunque, il denaro oggetto del mutuo è stato depositato sul conto corrente, ma non per estinguere passività derivanti da detto rapporto, ma al fine di acquistare successivamente delle polizze …il requisito della traditio della somma mutuata non va inteso in termini esclusivamente fisici e materiali, essendo invero sufficiente il conseguimento della mera disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo …egli realizza il proprio interesse giuridicamente rilevante di estinguere una passività che graverebbe su di lui in assenza di quella disponibilità economica. In altre parole, al fine di realizzare la traditio, appare sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, sì da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione al patrimonio di quest’ultimoIn conclusione, la destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse passività rinvenienti da altri rapporti giuridici non implica, di per sé, la nullità del contratto di mutuo (e della garanzia ipotecaria) per difetto di causa…”