Il Giudice afferma che “…ritenuto che la pretesa azionata in via monitoria non sia sufficientemente dimostrata poichè: la stessa opposta, richiamato il contratto di prestito personale oggetto di causa (…) sottoscritto dall’opponente con Agos S.p.A (…), precisa che quest’ultima è una “società che non avrebbe mai potuto rilasciare la certificazione” ex art. 50 TUB e l’estratto conto (…) è del tutto inidoneo a provare il credito…”
Inoltre, rileva che parte opponente “…non riconosce la avvenuta erogazione della somma, della quale già in sede monitoria il giudice aveva richiesto documentazione non fornita…”
Infine, ritiene che la contestazione legata alla legittimazione attiva di parte convenuta “…richiede miglior precisazione e approfondimento, non potendosi ritenere sufficiente la pubblicazione delle operazioni di cartolarizzazione sulla Gazzetta Ufficiale…”
Alla luce di detti elementi, il Giudice rigetta l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto.
Tribunale di Milano, 24 ottobre 2023, Sesta Sezione Civile (Giudice Dott.ssa L. Massari)