Il Giudice ritiene “…quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa non pare verosimilmente fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa…”
Inoltre, quanto alla cessione del credito, rileva che “…la communicazione della cessione del credito in questione è stata data correttamente al debitore ai sensi dell’art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall’art. 1264 c.c. e, ad ogni modo, occorre tener conto del fatto che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.;…”
Con riguardo al difetto di procura, il Giudice ritiene che “…tale eccezione appare genericamente formulata e, comunque, verosimilmente infondata, anche alla luce del fatto che le diverse società coinvolte risultano appartenere tutte al medesimo gruppo…”
Sull’inesistenza e la mancata notifica del titolo esecutivo, afferma che “…tali doglianze, in ogni caso, oltre ad essere genericamente formulate, non appaiono assistite da fumus, dal momento che il titolo azionato è costituito da un contratto di mutuo fondiario, come tale soggetto all’applicazione dell’art. 41 TUB, che esonera il creditore dalla notifica del titolo…”
Infine, quanto all’erronea quantificazione del credito, ritiene che “…configurando una mera doglianza sul quantum della pretesa creditoria, non sarebbe comunque idonea a determinare la sospensione del titolo…”
Pertanto il Giudice non sospende la procedura esecutiva.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, 14 dicembre 2023 (Giudice Dott. E. Vassallo).