Il giudice ha affermato quanto segue “…ritenuto, quanto alla nullità delle fideiussioni prestate dagli attori (o, comunque, di alcune loro clausole) per violazione della normativa anticoncorrenziale, che l’eccezione risulti rilevante nel caso di specie, sia alla luce dell’orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., Sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994) sia tenuto conto che, laddove – in mera ipotesi – venisse ritenuta la nullità anche solo parziale del contratto, con riferimento alle clausole di cui allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, ritenute lesive della libertà di concorrenza (e, in particolare, all’art. 7 delle fideiussioni rilasciate dagli attori – cfr. doc. 5 attoreo), ai sensi dell’art. 1957 c.c. le garanzie de quibus non avrebbero più effetto, considerato che l’istituto di credito, a seguito dell’intimazione di rientro inviata nel mese di giugno 2022 (cfr. docc. 6, 7, e 8 attorei), non ha tempestivamente adottato alcuna iniziativa al fine del recupero del credito, se non con il deposito del ricorso monitorio in data 30.1.2023, oltre i 6 mesi successivi…”
Il giudice rigetta pertanto l’istanza di concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.