Richiesta estratto conto bancario: diritto alla copia limitato a 10 anni

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Richiesta estratto conto bancario: diritto alla copia limitato a 10 anni

Introduzione

Abbiamo interesse o necessità di effettuare richiesta per ottenere una copia del nostro estratto conto bancario?

In quanto titolari di un conto corrente bancario ne abbiamo pieno diritto, ma il periodo temporale resta limitato agli ultimi 10 anni.

Questo, in estrema sintesi, è quanto viene stabilito dalla “Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 3 maggio 2022, n. 6887”, su decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Il tutto deriva da una serie di discussioni scaturite da una serie di ricorsi all’ABF, relativamente al limite temporale da rispettare per richiedere copia degli estratti conto bancari.

Secondo diversi collegi territoriali dell’ABF, il limite temporale di 10 anni, stabilito per le richieste di copia di una documentazione bancaria, non doveva essere necessariamente rispettato in materia di estratti conto.

Tale limite, come vedremo, non è casuale, ma stabilito dall’Art. 119 Testo Unico Bancario.

In questo approfondimento realizzato dallo Studio Cappuccio di Roma, parleremo:

  • del contrasto che si è verificato tra i vari collegi territoriali dell’ABF, relativamente all’applicazione dell’Art. 119 del TUB in tema di estratti conto;
  • di come il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario abbia posto termine alla questione, una volta per tutte.

Art 119 Testo Unico Bancario: cosa afferma

Iniziamo dalle basi e vediamo cosa afferma l’Articolo 119 del Testo Unico Bancario.

Il punto che ci interessa è il seguente, che afferma ciò: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. 

Di conseguenza, si afferma che una richiesta di copia della documentazione bancaria, da parte di un avente titolo, è possibile, ma limitata ESCLUSIVAMENTE agli ultimi 10 anni.

Controversie di interpretazione della norma

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Le controversie di interpretazione dell’Art. 119 del TUB iniziano con un ricorso all’ABF, relativo a una vicenda di oltre 20 anni fa.

Un correntista, che nel passato aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario, con rate del mutuo addebitate sul conto corrente, aveva chiuso questo conto nel 2000.

Nello stesso momento, è stata effettuata richiesta alla banca di ricevere una copia completa dei seguenti documenti:

  • contratto di mutuo;
  • contratto di conto corrente;
  • tutti gli estratti conto, con range temporale dal 1996 (data di apertura del conto) al 2000 (data di chiusura).

La banca, con grave ritardo, ha dato una risposta solo lo scorso anno, consegnando una copia di tutta la documentazione richiesta, ma fornendo copia degli estratti conto relativi solo al periodo 2011-2021, secondo quanto previsto dall’Art. 119 del Testo Unico Bancario.

Tale scelta ha portato il cliente a rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario che, lo ricordiamo, che, è un organismo deputato alla risoluzione STRAGIUDIZIALE delle controversie che possono sorgere tra cliente e banca.

Nella fattispecie, il soggetto richiedeva che la copia dei suoi estratti conto fosse relativa non solo agli ultimi 10 anni, ma anche al periodo di suo interesse (partendo dal 1996).

Ciò ha generato non pochi dubbi di interpretazione della norma, in vari membri dei collegi territoriali dell’Arbitro Bancario Finanziario.

In particolare si considerava questa norma, così per come era stata ideata, controversa, sottolineando il fatto che, relativamente alla dicitura “documentazione inerente a singole operazioni”, NON dovessero essere forzatamente compresi anche gli estratti conto.

Contestazione da parte dei Collegi territoriali ABF

Ma perché si è arrivati a contestare il contenuto dell’Art. 119 del TUB?

Il tutto deriverebbe dal rapporto tra correntista e banca, non ritenuto paritario.

Nella fattispecie, si afferma che in un contratto di conto corrente bancario, il cliente non ha modo di poter conservare tutta la documentazione, che resta invece alla banca.

La banca, di conseguenza, ha una serie di obblighi che gravano su di essa. Tra questi ricordiamo l’obbligo di:

  • collaborazione documentale, in virtù del principio di buona fede;
  • protezione verso il correntista, in considerazione della sua vicinanza ai documenti.

Questi obblighi sussistono in ogni caso, se:

  • vi è un contenzioso con il cliente;
  • il cliente formuli una richiesta di documentazione bancaria per controllare che il rapporto tra le parti non presenti irregolarità.

Premesso tutto questo, il Collegio remittente dell’ABF ha iniziato a porre il dubbio che il limite temporale previsto per richiedere una copia di documentazione bancaria, non dovesse limitarsi forzatamente ai canonici 10 anni.

Questo, in quanto l’Art. 119 del Testo Unico Bancario riguarda unicamente i documenti relativi alle operazioni sottostanti al conto corrente, mentre il diritto del cliente a richiedere una copia degli estratti conto è disciplinato dal diritto comune.

Ciò deriva dal fatto che la banca andrebbe ad adempiere a una classica obbligazione prevista dal contratto che intercorre con il cliente.

Ma come ha risposto il Collegio di coordinamento dell’ABF, relativamente a questi dubbi di interpretazione?

Gli estratti conto sono soggetti al limite decennale, oppure no?

Decisione del Collegio di coordinamento n. 15404 del 22 giugno 2021

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Un primo importante chiarimento era già arrivato nel 2021, con la Decisione del Collegio di coordinamento n. 15404 del 22 giugno 2021.

Tale decisione riafferma il principio di diritto, secondo il quale anche agli estratti conto dovrebbero essere sottoposti al limite previsto dall’Art. 119 del TUB.

Un punto che spiega perfettamente questa decisione è il seguente: “gli estratti conto altro non sono che una rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni e considerato anche che l’interesse all’acquisizione degli estratti conto e delle singole operazioni che vi sono indicate è strettamente correlato

Si va quindi a ribadire che non vi sono punti oscuri nell’Art. 119 del Testo Unico Bancario, e che quindi la parte delle “singole operazioni bancarie” si riferisce senza dubbio anche agli estratti conto.

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 3 maggio 2022, n. 6887

parte di un estratto conto corrente bancario

Relativamente al ricorso del correntista di cui abbiamo parlato inizialmente, è stato presentato un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, richiedendo la documentazione antecedente agli ultimi 10 anni, riguardo i suoi estratti conto bancari.

Questa Nota non fa altro che ribadire quanto affermato nella precedente decisione del 2021.

In particolare si dice espressamente che: “…questo Collegio intende ribadire la soluzione affermata nella già menzionata decisione n. 15404 del 2021, in quanto essa risulta conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità (ossia quanto riportato nell’Art.119)”.

Resta quindi stabilito che il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato ESCLUSIVAMENTE al periodo degli ultimi dieci anni.

Conclusioni

Questo nostro approfondimento, relativamente alla richiesta di copia dell’estratto conto bancario, è solo uno dei tanti aspetti in materia di conti corrente e finanziamenti bancari che il nostro Studio valuta quotidianamente.

Studio Cappuccio da anni fornisce consulenza a banche e privati in materia di analisi dei conti correnti.

I nostri esperti analizzano nel dettaglio:

  • casi di illegittimità relative a condizioni contrattuali sfavorevoli;
  • presenza di tassi di interesse usurari ed illegittimo addebito di interessi anatocistici;
  • analisi delle rimesse solutorie e ripristinatorie ante Delibera CICR del 9.2.2000;
  • corretta applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
  • legittima applicazione di altri oneri previsti nel contratto.

La nostra analisi, in quanto veritiera e trasparente, consente di poter dare al richiedente un quadro fedele sul reale rapporto che vige con l’istituto bancario, verificando la presenza di problematiche o casi di illegittimità.

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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.