Ricalcolo saldi conto corrente – Tribunale di Roma dell’ 8/12/2021 ( Giud. Manzi)
Sentenza dell’ avv. Screponi . Si legge che “…Delineato il quadro di riferimento pattizio occorre indagare sui molteplici profili controversi:
1) legittimità dell’anatocismo:
per i contratti bancari stipulati anteriormente al 20 aprile 2000 la norma di riferimento era dettata dal 3° comma dell’art. 25 d.lgs. n°342/1999 che faceva salvo il meccanismo dell’anatocismo anche con riferimento a quella parte di rapporto negoziale svoltosi nel pieno vigore dell’art. 1283 c.c.; tale norma è stata dichiarata illegittima con pronuncia n°425 del 17/10/2000 della Corte Costituzionale; il predetto meccanismo deve considerarsi lecito per i contratti stipulati successivamente al 20 aprile 2000 ovvero per i contratti in essere a quella data sempre che fosse stata data prova scritta delle modalità di determinazione degli interessi e della loro periodicità in regime di reciprocità come previsto dall’art. 120 T.U.B.; nel caso oggetto di indagine la liquidazione e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ancorchè praticata in regime di reciprocità per effetto dell’adeguamento delle procedure informatiche alle previsioni della deliberà C.I.C.R. del 09 febbraio 2000, è da considerarsi illegittima in difetto di accordo fra le parti che approvi la deroga al divieto di cui all’art. 1283 c.c.;
2) legittimità delle competenze:
le pattuizioni economiche inerenti la determinazione delle competenze in favore della Banca in presenza di affidamenti espressamente concessi sono risultate stipulate esclusivamente a decorrere dal mese di dicembre del 2006 e limitatamente alla apertura di credito in conto corrente utilizzata sul c/c n° 9877.19; nessuna pattuizione economica è stata riscontrata per le aperture utilizzate sul c/c n°9966.75 nella forma tecnica della anticipazione e per l’apertura di credito in conto corrente regolata sul c/c n°11450/A;
3) legittimità della commissione di massimo scoperto:
la commissione di massimo scoperto è stata convenuta nella ipotesi di utilizzi eccedenti le somme disponibili in conto( scoperto) senza che sia stato esplicitato il meccanismo o l’algoritmo di calcolo(indeterminatezza); in ogni caso la commissione è stata applicata dalla Banca sull’importo di massimo utilizzo, anche per un solo giorno di scopertura;
4) legittimità dello ius variandi:
in calce ai contratti di conto corrente è riportata la specifica approvazione, ai sensi dell’art. 1341 2° comma c.c., della facoltà, concessa alla Banca, di modificazione unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali;
5) prescrizione estintiva delle rimesse:
le rimesse bancarie in assenza di fido o di extra-fido antecedenti all’11/05/2006 ( antecedenti l’arco temporale di prescrizione estintiva, decorrente a ritroso dall’11/05/2016,primo atto interruttivo del corso prescrizionale de quo,) sono state
espunte; ed infatti le stesse, qualificate solutorie, si estinguono con il decorso del termine prescrizionale a far data dalla singola rimessa a differenza di quelle ripristinatorie della provvista( con riferimento alle quali il dies a quo di maturazione del corso prescrizionale estintivo prende inizio dalla data di chiusura del rapporto bancario)….”