Restituzione di € 365.397,09 per mancata informativa e comunicazione di conflitto di interessi su titoli bancari – Tribunale di Genova del 28/1/22 n. 206/2022
in merito alla prescrizione si legge che :
“… anche assumendo come dies a quo della prescrizione quello della verificazione del danno, la prescrizione decorrerebbe, al più tardi, dal febbraio del 2009, momento in cui i titoli sono stati venduti e si è verificata la perdita lamentata di € 119.859,30, di cui si richiede il risarcimento”
In merito alla corretta informativa da sottoporre al cliente si legge che:”Ill dato oggettivo è che tali operazioni sono state effettuate da postazioni interne a Banca
non risulta dalle allegazioni di parte convenuta che la banca abbia ottemperato alle raccomandazioni di cui alla citata comunicazione Consob, volte a garantire il rispetto dei suddetti obblighi informativi circa il conflitto di interesse…”.
In relazione al conflitto di interessi si legge che: “…In relazione al conflitto di interesse va ricordato che, come ritenuto dalla Suprema Corte, “in tema di intermediazione finanziaria, l’art. 23, comma 3, Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007, nel testo applicabile “ratione temporis”, non ha abdicato al principio “disclose or abstain”, posto alla base della previgente disciplina del conflitto di interesse, risultante dall’art. 27 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, poiché le nuove disposizioni, pur essendo finalizzate a prevenire le situazioni di conflitto, prevedono che, ove queste ultime comunque si presentino, l’intermediario sia tenuto ad informare chiaramente il cliente prima di agire per suo conto, mettendolo nella condizione di assumere decisioni consapevoli, che non possono non essere espressione di un assenso, anche solo tacito, all’esecuzione dell’operazione in conflitto.” (Corte di Cassazione, Sez.1 – , Sentenza n. 20251 del 15/07/2021)
La violazione di tale obbligo di astensione, in mancanza di comunicazione del conflitto di interesse, oltre a quello di corretta informazione dei rischi dell’investimento non dà luogo a nullità del contratto (cfr. Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26725), ma comporta grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione delle varie operazioni di acquisto. …”