Restituzione di € 154.943,08 – Saldo zero nel conto corrente – Tribunale di Lecce del 5/4/2022
Nel testo si legge, in merito al saldo zero che “…Alla luce di tanto, il ricalcolo del conto corrente deve avvenire facendo riferimento al “saldo zero” e non al saldo a debito del correntista risultante dal primo estratto-conto disponibile: la mancanza di prova delle operazioni contabili che hanno portato alla prima annotazione in conto conosciuta e la riconducibilità di tale omissione probatoria alla Banca che non ha esibito gli estratti-conto (nonostante richiesta del correntista ex art. 119 TUB) giustifica il ricorso a tale modalità di conteggio…”.
in merito al ricalcolo relativo alla capitalizzazione degli interessi si erge che “…Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, reputa questo giudice di dover aderire – condividendosene appieno le argomentazioni – a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non è possibile sostituire l’anatocismo trimestrale con quello annuale, posto che, come correttamente osservato, «la contrarietà a norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. involge l’intero contenuto della clausola (e non solo quindi la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione); è la pattuizione in contratto dell’anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali trattasi di contratto nullo ab origine privo di qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità. Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l’anatocismo è consentito dal sistema soltanto in presenza di determinate condizioni, in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le parti» (Trib. Pescara 3.6.2005, giudice dr. Falco; Trib. Mantova 21.1.2005, giudice dr. Bernardi)…”.
Tribunale-di-Lecce-n.946-del-5-4-22-cc-anatocismo-saldo-zero