Nell’ elaborato si legge che “…In relazione poi alla verifica del superamento del tasso soglia, il c.t.u. ha elaborato due distinti i conteggi applicando alternativamente le istruzioni della Banca d’Italia ovvero applicando letteralmente il disposto di cui all’articolo 644 C. P..in proposito si reputa come sulle istruzioni della Banca d’Italia debba prevalere la normativa primaria rappresentata dall’Art 644 c.p.c. nella parte in cui, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso, univocamente esclusi dal conteggio le sole voci rappresentate dalle imposte e dalle tasse in senso conforme la Suprema Corte nella sentenza n°17466/2020 ha chiarito come “le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 cod. pen…”.