Recuperati euro 54.484,81 – Tribunale di Palermo del 9/2/2022
IN merito ala possibilità per il consulente di acquisire documenti si legge che “…
In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni…”
In caso di accertamento negativo si legge che “… In punto di onere probatorio, la suprema corte ha di recente ribadito che qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo all’onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e qualora poi il cliente limiti l’adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio… Resta a carico dell’istituto di credito convenuto l’onere di allegare i relativi contratti…”.