Recuperati euro 12.000 – invalidità CMS mutuo – Corte d’Appello di Sassari del 14/10/2021
Nel testo si legge che “… deve ritenersi che la previsione di una commissione calcolata sulla somma messa a disposizione invece che sul picco dell’utilizzato costituisca senz’altro una novum rispetto alla commissione di massimo scoperto che operava originariamente con riferimento esclusivo all’utilizzo del fido la proposta di modifica contenente la previsione di una commissione per il servizio di disponibilità delle somme concesse a fido non è meramente sostitutiva della commissione calcolata in termini di (ulteriore) remunerazione dell’importo effettivamente utilizzato, ma è volta a stabilire condizioni diverse dalle precedenti ed è pertanto incompatibile con il meccanismo di modifica negoziale introdotto dall’art. 118 Tub, come richiamato dall’art. 2 bis L. n. 2/09 laddove è stabilita una mera facoltà di adeguamento delle vecchie clausole alla nuova disciplina e non l’introduzione di clausole con funzione differente. In riforma della sentenza impugnata va dunque dichiarata la nullità della clausola del contratto originario stipulato tra le parti, avente ad oggetto la c.m.s., per indeterminatezza e/o indeterminabilità, ai sensi degli artt. 1346-1325 c.c….”.