Recuperati € 97.299,97 – onere della prova e prescrizione su cc – Corte di Appello di Cagliari del 21/01/2022
Nel testo si legge che “…
senz’altro meritevole di tutela l’interesse del correntista – che veda esposto negli estratti comunicatigli un saldo debitore errato e/o non conforme alla convenzione intrattenuta con la banca – all’accertamento negativo (imprescrittibile ex art. 1422 c.c.) di tali poste e ad ottenere una chiarezza opponibile a chi si vanta creditore, ciò ai più svariati fini, tra cui quello di ricevere un maggiore affidamento o rimuovere la cancellazione di una posizione di sofferenza, oltre che di recuperare l’obbligatorietà dei patti violati dall’istituto
Questa Corte si è più volte pronunciata sulla ripartizione dell’onere di provare la pattuizione per iscritto delle clausole che il correntista asserisca inesistente, orientamento che ha trovato da ultimo conferma in sede di legittimità laddove è stato osservato che la regola generale secondo la quale il correntista deve provare l’inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto è operativa ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, mentre, nell’ipotesi di allegazione attorea di un contratto verbis tantum, incombe sulla banca l’onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione
nell’ipotesi in cui non si contesti l’operazione ne la valuta assegnatale dalla banca, gli estratti scalari sono idonei alla individuazione delle competenze applicate e contestate. Giova ricordare che l’azione di accertamento non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti dall’accensione del rapporto il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteririgidi e massimalistici e ben puo’ essere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti”;
Sul punto l’appello deve essere accolto, rideterminando il saldo del conto corrente alla data del 30- 09-2013 in euro 97.299,97 in avere per la correntista e così riformando in parte qua la sentenza impugnata
Il CTU officiato anche della ricostruzione delle rimesse solutorie ha potuto verificare soltanto il saldo giornaliero sugli estratti scalari, confrontandolo con l’accordato e verificandone l’eventuale sconfinamento per stabilire la soglia del pagamento. Tale metodologia non è corretta perchè soltanto dagli estratti conto -ove sono indicate le date dei movimenti- è possibile verificare se e quando un versamento paga le competenze extrafido. Nell’indisponibilità degli estratti conto, che la banca avrebbe dovuto produrre per dimostrare gli effetti estintivi dell’eccezione proposta, non è possibile neppure mediante la CTU procedere ad una eventuale individuazione delle rimesse solutorie, con la conseguenza che la relativa eccezione deve essere respinta…”