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Esaminati gli atti ed i documenti di causa, con riferimento ai contratti di leasing per cui è causa, accertare se sia stata violata la normativa sulla Trasparenza Bancaria e/o se siano stati pagati interessi ed oneri comunque denominati superiori a quelli dovuti rispetto alle pattuizioni contrattuali. A tal fine applichi il CTU i seguenti criteri di ricalcolo:

Rispetto della normativa sulla Trasparenza Bancaria e determinatezza delle clausole contrattuali

  •   Descriva le clausole contrattuali contenute nel contratto di leasing in relazione a tutti gli oneri(interessi e commissioni) posti a carico del cliente. Indichi lo stato di esecuzione del contratto alla data di riferimento della perizia e tutti i pagamenti che sono stati eseguiti nel corso del tempo, avendo cura di indicare separatamente la linea capitale rimborsata, gli interessi corrispettivi e moratori, gli altri oneri effettivamente corrisposti.
  •   Con specifico riferimento al piano di ammortamento del leasing, verifichi il CTU se questo sia univocamente determinabile, ovvero se sulla base delle indicazioni contrattuali sia possibile
  • individuare, in modo univoco, la misura degli interessi corrispettivi a carico del cliente. In ipotesi di indeterminatezza, ricostruisca il piano di ammortamento applicando quanto previsto dall’art. 117, 7° comma, D.Lgs. 385/1993 (TUB), cioè applicando i tassi minimi BOT relativi ai dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, quelli relativi ai dodici mesi precedenti l’operazione.

    •   Verifichi se il tasso di interesse corrispettivo risulti pattuito in modo determinato e/o determinabile nel suo complesso, compresa l’eventuale clausola di indicizzazione (ciò in particolare in relazione al contratto di leasing n. 503764 del 15.12.2006); se il Tasso Interno di Attualizzazione (cd. Tasso Leasing) indicato nel contratto corrisponde al tasso effettivo così come ricalcolato in base al contenuto delle Istruzioni di Banca di Italia e delibere CICR. In ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo e/o di mancata indicazione del Tasso Leasing, ovvero di sua difformità rispetto a quello indicato nel contratto, ovvero non sia stato indicato nel rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari, provveda a rideterminare il saldo dei rapporti di dare ed avere riferiti al rapporto in oggetto, applicando i tassi sostitutivi ex-art. 117, 7° comma, D.Lgs. 385/1993 (TUB), cioè applicando i tassi minimi BOT relativi ai dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, quelli relativi ai dodici mesi precedenti l’operazione. Indichi, altresì, nell’ipotesi di difformità tra il Tasso Leasing contrattuale e quello calcolato e/o come indicato nelle disposizioni legislative e regolamentari, i soli interessi corrisposti in eccesso dal cliente rispetto al tasso indicato nel contatto. In ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse moratorio provveda a ricalcolare i relativi interessi applicando i tassi sostitutivi ex-art. 117 TUB come sopra individuati.
    •   Verifichi, altresì, se gli altri oneri contrattuali siano stati applicati in conformità alle disposizioni contrattuali. Elimini il CTU gli oneri addebitati in assenza di pattuizione contrattuale, ovvero provveda al loro ricalcolo se applicati in modo difforme rispetto alla pattuizione.

quesito CTU su leasing

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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.