Il Giudice ritiene che “…alla luce del provvedimento 06/09/2023 della Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione nonché dell’Ordinanza n. 34889/23 del S.C., si renda necessario disporre CTU al fine: a) di ricalcolare l’intero piano finanziario di rimborso a partire dalla data della stipulazione del contratto (06/11/2006) applicando i soli interessi al tasso legale ex artt. 1346 e 1284, primo comma e terzo, c.c. determinando così la differenza tra quanto pagato (…) a titolo di interessi ai sensi delle clausole contrattuali e quelli eventualmente dovuti sulla base di tal disposizioni di legge; b) di ricalcolare l’intero piano finanziario di rimborso a partire dalla data della stipulazione del contratto (06/11/2006) applicando il tasso sostitutivo di cui all’art. 117, settimo comma, TUB (…) ; c) rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti sostituendo, per le rate ricomprese tra il 06/11/2006 e il 30/5/2008, al tasso Euribor il tasso legale…”
Corte d’appello di Trieste, Sezione Seconda Civile, 24 gennaio 2024, Pres. Rel. Caparelli.