Quesiti su piano di ammortamento alla francese – Maggio 2023

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Quesiti su piano di ammortamento alla francese – Maggio 2023

Quesiti su piano di ammortamento alla francese – Maggio 2023

 

nell’ ordinanza del Tribunale di Agrigento del12/5/23 si legge che “…ritenuto all’esito del riesame degli atti, allo stato, la rilevanza e l’utilità dell’estensione dell’indagine contabile limitatamente alla verifica del criterio di calcolo pattuito e di quello applicato degli interessi del piano di ammortamento alla francese, dispone che la CTU, dott.ssa Piombino proceda anche a detto accertamento…”.

Il Tribunale di Avezzano invece effettua al C.T.U. il seguente quesito:

“…dica il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti, se: “b 1) Le clausole applicate siano univoche ed esaustive, avendo riguardo alla facoltà della banca di modificare unilateralmente l’entità di ogni singola rata mensile applicando non meglio precisate spese ed oneri relativi al presente contratto, come risulta dall’art. 4 del mutuo e dal prospetto fornito dalla banca il 6 maggio 2021 in ordine ai pagamenti eseguiti dal mutuatario, nonché al regime di capitalizzazione dalle modalità di ammortamento del debito, determinati anch’essi unilateralmente dalla banca ;

b 2) accerti, altresì, il regime finanziario degli interessi applicati dalla banca, precisando se l’ammortamento applicato sia a rata costante (cd alla francese) in regime composto (in luogo di quello semplice ex articolo 821 comma 3 CC), e se ciò sia stato esplicitato in contratto, verificando, altresì, se la banca abbia applicato nel corso del rapporto un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto;

b 3)Proceda alla quantificazione della somma complessivamente versata alla banca e, nel contempo, di quella che il mutuatario avrebbe dovuto versare sulla base del tasso pattuito, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, indicando capitale, interessi, competenze e spese collegate, comunque riconducibili all’erogazione del finanziamento, determinando sulla base di calcoli alternativi l’eventuale somma dovuta dalla banca in restituzione al mutuatario, ovvero dovuta da quest’ultimo alla banca;

b 4)determini sia le condizioni contrattualmente stabilite, avuto riguardo a tutti i costi sostenuti dalla parte mutuataria per l’erogazione del mutuo, compresi gli eventuali costi occulti, precisando se il Tasso Soglia Usura contrattuale sia stato sforato e/o superato dal taeg, sia nell’ipotesi di estinzione anticipata o decadenza del beneficio del termine o risoluzione, con e senza penalità, nonché avuto riguardo al costo occulto o differenziale di regime derivante dall’applicazione della capitalizzazione composta, in luogo di quella semplice per il calcolo dell’ammortamento del mutuo ;

b 5)verifichi l’esatta entità del taeg tenendo conto di tutti i costi collegati all’erogazione sostenuti dal mutuatario ;

b 6) infine, nel caso di teg superiore al tsu vigente al momento della stipula del mutuo, ricalcoli il mutuo medesimo ai sensi dell’articolo 1815 comma 2 c.c. nonché negli altri casi proceda al ricalcolo del mutuo applicando il tasso cosiddetto “randibot” più favorevole alla parte mutuataria, ai sensi dell’articolo 17 comma 7 tub in capitalizzazione semplice, ossia senza alcuna capitalizzazione …”

Infine il Tribunale di Monza dove si legge che

A fronte di puntuale e precisa allegazione in merito alla eccezione di omessa allegazione del piano di ammortamento del rapporto di mutuo e mancata pattuizione ed indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi [e quindi di indeterminatezza del TAN e, nel complesso, del monte interessi complessivo cui si è impegnata parte mutuataria, ndr], va ammessa CTU volta all’accertamento:

1) della possibilità di identificazione univoca, sulla base dell’originario contratto di mutuo fondiario e del successivo atto di frazionamento con la subentrata Banca * S.p.A. e dei documenti ad essi allegati, di parametri per la determinazione delle modalità di restituzione del capitale e degli interessi, anche in punto di sufficiente esplicitazione del tasso di interesse effettivo, del regime finanziario e dei tempi di riscossione degli interessi, pur in assenza del piano di ammortamento iniziale/piani di ammortamento alla data del frazionamento, o se, sulla base del tenore complessivo delle clausole contrattuali e per effetto dell’assenza del piano di ammortamento, siano possibili differenti computi alternativi;

2) della correttezza dei parametri indicati da parte opponente a sostegno della ritenuta esistenza dell’indebito da essa quantificato, derivante dalla applicazione del piano di ammortamento con interessi in capitalizzazione composta anziché con capitalizzazione semplice;

3) della correttezza del ricalcolo effettuato da parte opponente in caso di nullità parziale, con applicazione dell’art. 117 TUB comma 7 a), e in ogni caso dell’esatta somma ancora dovuta dalla mutuataria per effetto dell’applicazione dell’art. 117 TUB comma 7 a)…”

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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.