Il testo affronta l’argomento della Produzione dell’ estratto conto e della prova documentale. In particolare si legge che “…
(…) quanto alla prova dell’esistenza di un fido, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno ritenuto che il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti (Cass. n. 85/2003; Cass. n. 3842/1996; Cass. n. 2752/1995). L’esistenza di una apertura di credito può, quindi, essere dimostrata non soltanto tramite la prova documentale della pattuizione in oggetto, ma anche tramite prove indirette.
(…)
Sul punto va condiviso l’orientamento dell’immediata applicabilità dell’art. 120 T.U.B. a far data dal 01.01.2014. L’art. 120 T.U.B. con cui veniva vietato l’addebito di interessi anatocistici passivi costituisce, infatti, disposizione immediatamente applicabile a decorrere dall’1.1.14.”
…”.