Quando sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova e “…a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto…”
Ciononostante, il Giudice rileva che “…ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest’ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione…”
Pertanto, il Giudice afferma che “…se è contestata l’esistenza del contratto di cessione, andrebbe prodotto il relativo contratto, non essendo sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria ma ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione…”
Tribunale di Chieti, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, 18 novembre 2023