Con riguardo alla produzione dell’avviso di cessione pubblicato sulla G.U., il Giudice afferma che “…in caso di contestazione della cessione, quell’avviso non è una prova idonea. Infatti, a norma dell’art. 58, comma 4, TUB, esso tiene luogo solo della notifica al debitore ceduto prevista dall’art. 1264 c.c., e non ha di per sé efficacia negoziale, anche in considerazione del fatto che l’avviso consiste in una dichiarazione unilaterale della cessionaria…”
Inoltre, in relazione all’appartenenza del credito controverso al blocco ceduto, il Giudice evidenzia che “…manca la prova della ricorrenza di uno dei criteri per l’appartenenza del credito controverso al blocco ceduto, prova che in presenza di contestazione della titolarità del credito, doveva essere fornita dalla parte opposta…”
Per questi motivi, il Giudice revoca il decreto ingiuntivo.