Il Giudice, facendo propri i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE e della Corte costituzionale, enuncia che “…questo giudice (…) alla luce del dettame esposto dalla Corte Costituzionale ritene che debba applicarsi quell’orientamento giurisprudenziale di cui alla prima interpretazione sopra citata, considerata l’esigenza di garantire una elevata protezione del consumatore, il quale si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista, posto che tale tutela risulterebbe sminuita laddove si limitasse la riduzione del credito ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto, atteso che i costi sono determinati unilateralmente dal finanziatore e che da tale assunto potrebbe derivare il rischio per il consumatore di vedersi imporre pagamenti di up front più elevati, rispetto a quelli di recurring…”