Innanzitutto, il Giudice ricorda che “…pur condividendo la tesi circa la non applicabilità retroattiva dell’art. 125-sexies T.U.B. ai contratti di mutuo oggetto di esame, si ritiene che [il consumatore] abbia diritto alla restituzione degli importi richiesti, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza dell’11 settembre 2019, c-383/18 (sentenza c.d. “Lexitor”), cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale…”.
Difatti, “…sebbene riguardi norme non applicabili ai rapporti oggetto del presente giudizio, la decisione della [CGUE] fornisce in ogni caso idoneo parametro interpretativo (…) di contratti soggetti alla previgente disciplina dettata dall’art. 125 T.U.B…”
Inoltre, rileva che “…la sentenza della [CGUE] del 9 febbraio 2023 (…) non ha travolto (…) i principi enunciati dalla sentenza c.d. Lexitor, comportando una reviviscenza della distinzione tra costi up front e recurring anche in materia di credito mobiliare…”
Per questi motivi, il consumatore ha diritto alla “…riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito…”
Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, 18 marzo 2024 (Giudice Dott. A. Favarolo).