Nell’elaborato si legge che “… l’opponente ha contestato un precetto di pagamento relativo a un contratto di mutuo …”
Con il primo motivo di opposizione si contestava “… la legittimità della cessione del credito alla società opposta …”
In caso di cessione di crediti in blocco “… la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito …”
Con il secondo motivo di opposizione si contestava “… la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità …”
Con il terzo motivo di opposizione si contestava “… l’usurarietà degli interessi e l’applicazione indebita dell’anatocismo …”
Riguardo all’anatocismo, l’analisi del CTU ha rivelato che “… la previsione del rimborso del prestito attraverso rate con cadenza infrannuale (trimestrali), abbia dato luogo ad un regime composto degli interessi. Tale circostanza non darebbe luogo ad un’ipotesi di anatocismo vietato …”
Con il quarto motivo di opposizione si contestava “… l’indeterminatezza del tasso d’interesse …”
Il Tribunale “… accetta parzialmente l’opposizione …”