Oggi parleremo di come è possibile effettuare opposizione al decreto ingiuntivo di una banca, cercando prima di comprendere perché può essere inflitta una sanzione tale al correntista.
In caso di problematiche con la propria banca, inerenti per lo più a:
Nel caso in cui sussistano crediti vantati con il cliente (e non riscossi) è possibile che l’istituto bancario si avvalga del diritto di infliggere un decreto ingiuntivo al correntista, al fine di recuperarli.
Il decreto ingiuntivo può recare danni di natura patrimoniale, ma anche disagi di altra natura, molto onerosi per il correntista.
Esso presenta caratteristiche precise e comporta altrettanto specifiche conseguenze: vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
In caso di insolvenze da parte di un correntista, qualora tale debito non sia possibile risolverlo in via stragiudiziale (magari perché non riconosciuto dal debitore stesso, tipicamente) la banca può richiedere a un tribunale competente l’emissione di un decreto ingiuntivo.
Questo verrà vidimato da un giudice, che ne validerà motivazioni ed esecuzione.
Il decreto ingiuntivo è dunque una richiesta fatta dal giudice che esorta il titolare del debito a saldare l’ammanco, riconoscendo la validità del credito da parte della banca richiedente.
Le figure in grado di emettere un decreto ingiuntivo sono due:
Il protocollo di attuazione di un decreto ingiuntivo è a monte di una situazione che supera prima di tutto fasi precedenti che non hanno raggiunto uno step risolutorio.
La problematica a valle rappresenta la presenza di una condizione debitoria che il titolare dell’insolvenza non è in grado di coprire.
Di fatto si tratta di una impossibilità nel dare seguito ai pagamenti delle rate di un prestito, oppure la mancata copertura di uno scoperto di conto corrente.
In prima istanza la Banca farà tutta una serie di azioni di prassi, come la decadenza dei benefici del termine che, di fatto, annulla le condizioni precedenti e viene sostituita da una richiesta formale di rientro dell’intera somma.
È presumibile che tale azione non porti a risultati così come i precedenti tentativi di mediazione.
In tal caso, la banca avrà la facoltà:
Va detto che ogni istituto ha sempre piena facoltà di scelta dell’approccio che intende perseguire per rientrare del credito.
Difatti potrà:
In alternativa, come detto, può ricorrere al decreto ingiuntivo e a tutto ciò che ne consegue.
Partiamo da una base: un decreto ingiuntivo ha una scadenza entro la quale è possibile effettuare opposizione.
Tale azione è fortemente caldeggiata nella misura in cui si vuole evitare che esso diventi esecutivo.
Se infatti in quaranta giorni il debitore, attraverso i suoi legali, non presenta opposizione allora esso diventa definitivamente efficace.
Per capirci, assurge allo stesso ruolo che avrebbe una sentenza del tribunale.
Le conseguenze dirette sono le facoltà che di fatto guadagna la parte creditrice, che nel momento in cui il decreto diventa efficace può avviare una procedura di espropriazione forzata ai danni del debitore.
Tale procedura comporta la possibilità da parte della banca di attuare il pignoramento dei beni della controparte, come lo stipendio, la casa o le proprietà mobiliari.
Tale azione può senz’altro essere contrastata ma richiede tempistiche molto più lunghe e nel frattempo è in grado di creare danni anche importanti alla stabilità economica e familiare del debitore.
Per evitare tutto questo è importante che si effettui opposizione al decreto ingiuntivo di una banca nei tempi previsti dalla legge.
Parlando di tempistiche, è opportuno fare un distinguo in base alla tipologia di decreto emesso che potrà essere provvisoriamente esecutivo oppure non provvisoriamente esecutivo.
In quest’ultimo caso i termini si confermano essere di quaranta giorni dalla data di notifica, mentre per quello provvisoriamente esecutivo il debitore mantiene la sua facoltà di difendersi sin da subito.
Contrariamente alla prima tipologia, l’esecutività ha luogo sin dal primo giorno e sin dal primo giorno la banca ha facoltà di compiere azioni forzose per rientrare del debito.
Il correntista ha sempre facoltà di opporsi a un decreto ingiuntivo, nella misura in cui, avvalendosi di un consulente esperto che sappia consigliarlo, se ne ravvedano gli estremi per farlo e per ottenerne vantaggio.
Tale opposizione al decreto ingiuntivo della banca può e deve avere luogo in caso di debiti considerati impropri, come per esempio quelli derivanti da usura bancaria o anomalie di altro genere.
Proprio in questo scenario la figura del consulente diverrà fondamentale.
Un perito esperto in analisi dei conti correnti potrà infatti ravvisare gli estremi di anomalie bancarie, come:
In questo caso l’opposizione al decreto ingiuntivo della banca avrà una valenza consolidata poiché motivata da documentazioni a suffragio della tesi e dunque più facilmente accolta dal giudice.
Ma lo stesso vale in caso di comportamento virtuoso del debitore.
Difatti, se questo è in grado di dimostrare di aver già pagato quanto dovuto, avrà diritto a opporsi e averne ragione in sede processuale.
In alternativa, eventuali opposizioni al decreto ingiuntivo della banca, volte soltanto a prendere tempo e senza un fondamento valido sono sconsigliate.
Esse termineranno certamente:
Per qualsiasi contestazione alla banca in merito a decreto ingiuntivo o similari forme di richiesta saldo debito, è fondamentale riferirsi a consulenti esperti nel campo dell’analisi dei mutui e dei conti correnti.
Questo è certamente il caso dello Studio Cappuccio di Roma.
Tali esperti saranno in grado di analizzare la casistica e verificare se esistano i margini per effettuare (con successo) una valida opposizione al decreto ingiuntivo della banca.
Tale successo è determinato prima di tutto dall’eventuale evidenza di anomalie bancarie a beneficio del cliente.
Costui, in un secondo step, verrà affiancato e supportato in tutte le fasi giudiziali e stragiudiziali, nella compilazione dei moduli di opposizione e negli altri step successivi a tale azione.
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