oneri recurring e upfront in caso di piano di ammortamento non firmato – ABF di Bologna 2/2/2022
“In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
Facendo applicazione di tali principi, rileva il Collegio come debba riconoscersi natura up front alla commissione istruttoria, destinata a remunerare attività destinate a concludersi nella fase prodromica alla concessione del finanziamento; natura recurring ha invece la commissione rete distributiva (come ammesso peraltro dallo stesso intermediario che ha provveduto a restituire al ricorrente in sede di conteggio estintivo la quota non goduta in base al piano di ammortamento). Tuttavia, l’allegato Piano risulta privo della sottoscrizione del cliente e determina pertanto, secondo il costante orientamento di quest’Arbitro, che la quota non goduta debba essere restituita con il criterio pro rata temporis…”