Nella sentenza del Tribunale di Pordenone del 3/5/2023 si legge che “…
“(…) l’onere della prova, da parte del cliente, dell’esistenza di un rapporto di apertura di credito è, nel peculiare caso di specie, a forma libera, il signor (…) ha fornito la dimostrazione di un tanto, poiché il Ctu ha potuto utilmente ricavare dagli scalari dimessi in atti la presenza di elementi tipicamente sintomatici di un affidamento bancario
(…)
Secondariamente deve essere eliminata, oltre alla capitalizzazione degli interessi passivi maturata dall’origine del rapporto sino al 30 giugno 2000, anche quella successiva.
(…)
Dunque, la previsione dell’anatocismo trimestrale, prima illegittimo e non dovuto, comporta un peggioramento delle condizioni economiche del cliente, con la necessità, allora, di una specifica approvazione dello stesso cliente. Quanto all’onere probatorio, avendo il correntista contestato la legittimità dell’applicazione dell’anatocismo, la convenuta aveva l’onere (non assolto) di allegare e dimostrare l’esistenza di valida pattuizione contrattuale...“.