Nella sentenza Corte di Appello di Napoli del 10/5/2023, pubblicata dall’ avv.to Biagio Riccio, si legge che “…La banca non può mai limitarsi ad eccepire la mancata produzione del contratto, in particolare laddove l’oggetto della domanda della controparte si fondi, come nel caso in esame, sulla chiara enunciazione che gli sono state applicate condizioni nulle in quanto mai espressamente pattuite o difettanti della necessaria forma prevista dall’art. 117 cit.. In tal caso sarà onere dell’istituto di credito, ai fini di paralizzare la pretesa avversa, documentare l’infondatezza della domanda tramite la produzione del contratto”.
3-In tema di integrale produzione degli estratti: “non ha giuridico fondamento la tesi che sia necessario produrre la serie completa degli estratti, potendo anche provvedersi ad un accertamento nell’ambito dei singoli periodi frazionati. il correntista ha l’onere di documentare l’esistenza del profilo di nullità denunciato, nonché degli addebiti illegittimi, ma, seppure manchi parte della documentazione relativa ai periodi durante i quali il rapporto si è realizzato, non per questo, per quei periodi in cui la documentazione sussiste, nel caso in cui sia stata provata la ragione di nullità, quegli addebiti, determinati nel suo ammontare per il singolo periodo, cessano di essere illegittimi…“.