Sulla prova dell’indebito da parte del correntista, i giudici affermano che “…in tema di rapporti bancari, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti…”
Sul calcolo del TEG disposto dal c.t.u, rilevano che “…in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (…) A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente…”
Cassazione civile, 28 marzo 2024, n. 8383, Pres. De Chiara, Rel. Valentino.