Nell’ elaborato si legge che “…(…), la mancanza di tutti gli estratti conto necessari all’accertamento dell’esistenza del rapporto di conto corrente e della validità di tutte le relative pattuizioni, impedisce di ritenere provato il credito di cui al decreto ingiuntivo perché, nel successivo giudizio di opposizione, l’opposta attrice sostanziale, non ha fornito la piena prova del suo diritto…”.