Il Giudice ritiene che “…Per altro verso, a fronte della rimarcata omessa specificazione nel testo dell’accordo contrattuale (e nella documentazione ad essa allegata) del regime finanziario adottato, alla sostituzione dell’interesse al saggio legale non può che procedersi secondo il regime della capitalizzazione semplice, l’unico regime conforme al dettato dell’art. 821 comma 3 c.c., per quanto in precedenza chiarito; disposizione che, come già rimarcato, lo presuppone come modello legale tipico di calcolo degli interessi e che, in combinazione con l’art. 1283 c.c. e con l’art. 1284, comma 1, primo inciso c.c., integra la disciplina imperativa in materia…”
Tribunale di Massa, 20 settembre 2023 (Giudice Dott. D. Provenzano)