Nell’elaborato si legge che “… il rifiuto del cliente di fornire informazioni al promotore finanziario non lo esonera dagli obblighi informativi. La semplice compilazione autonoma di moduli non è sufficiente a garantire l’adeguatezza dell’informazione resa …”
Riguardo gli obblighi di trasparenza e diligenza “… gli intermediari finanziari sono tenuti a raccogliere informazioni adeguate sul cliente per valutare l’appropriatezza dei servizi offerti …”
Riguardo la responsabilità del cliente “… il cliente che rifiuta di fornire le informazioni non può ritenersi automaticamente esonerata da responsabilità …”
Riguardo la tutela dell’investitore “… la normativa MIFID II impone all’intermediario di assicurarsi che il cliente abbia compreso la natura i rischi dei prodotti finanziari, evitando condotte elusive …”