Si legge che il Giudice “… ONERA il creditore, ove tali documenti non siano già agli atti, al deposito di:
• contratto con il consumatore leggibile comprensivo delle Condizioni Generali e Speciali;
• certificato di residenza del debitore aggiornato al momento di iscrizione a ruolo del giudizio monitorio; • esatta indicazione della composizione del credito mediante distinzione della quota capitale (o corrispettivo), della quota interessi oltre eventuali commissioni e rimborso spese;
INVITA altresì il creditore a prendere posizione:
• sull’eventuale qualifica di “professionista” della propria controparte contrattuale (soprattutto nel caso di fideiussore persona fisica);
• nel caso la controparte debba considerarsi “consumatore”, sul criterio utilizzato per il radicamento della competenza;
• nel caso la controparte debba considerarsi “consumatore” sull’esistenza (con loro indicazione) di clausole potenzialmente abusive che prevedano la debenza di somme di denaro diverse dal corrispettivo/quota capitale (quali la clausola relativa agli interessi moratori, quella relativa all’eventuale penale per l’estinzione anticipata, spese e commissioni, la clausola solve et repete in caso di fideiussioni)…”.