I giudici veneziani affermano che “…E’ ormai principio consolidato nella giurisprudenza sia di merito sia che di legittimità quello per cui, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di corretta informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico [dell’intermediario] può dar luogo a responsabilità pre-contrattuale (…) o a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto…”
Enunciano altresi che “…ai fini della valutazione della completezza dell’informazione resa al cliente dalla banca, non rileva che le obbligazioni subordinate rientrino effettivamente tra quelle “ordinarie”, ma che nessuna indicazione sia stata data sul fatto che, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell’emittente, il rimborso sarebbe stato subordinato dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati o subordinati di grado inferiore…”
Inoltre “…nella fattispecie in esame, al momento della sottoscrizione il rischio del titolo era indicato quale “moderato”, né la lacuna informativa può dirsi colmata con la successiva comunicazione che il rischio era stato riclassificato quale “consistente” e poi “elevato”, atteso che tale generica indicazione non consente di comprendere nello specifico il livello di subordinazione e il suo livello di priorità ne rimborso in caso di liquidazione dell’emittente…”
Infine i giudici dispongono che “…non rilevano le deduzioni dell’istituto di credito in ordine al fatto che [il cliente] aveva già precedentemente posto in essere utlteriori operazioni di investimento (…) posto che l’intermediario non è esonerato, anche in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato (…), dall’assolvimento degli obblighi informativi…”
Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, 20 settembre 2023 (Giudice Dott.ssa T. Vettore)