I giudici di legittimità affermano con riguardo alla cessione d’azienda che “…sia che la si ricostruisca, in termini soggettivi, come successione nell’impresa, sia che la si ricostruisca, in termini oggettivi, come trasferimento di beni e di rapporti giuridici (nella prima ipotesi, coinvolgente tutti i debiti di cui si provi che il cessionario abbia conoscenza; nella seconda ipotesi, coinvolgente i soli debiti risultanti dai libri contabili obbligatori) postula, in ogni caso, una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario…”
In questo senso “…deve reputarsi che il difetto di dualità soggettiva (…) sussista in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell’azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell’impresa e degli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell’azienda è solo formale…”
Ne deriva che “…In queste ipotesi, non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda…”
Per questi motivi la corte rigetta il ricorso della società cessionaria.
Cassazione Civile, 13 settembre 2023, n. 26450, Pres. Rubino, Rel. Spaziani