Nell’elaborato si legge che “… benché la revoca dei rapporti di conto correnti intrattenuti dalla debitrice principale risalisse al 26/11/205, risulta agli atti che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato solo in data 25/06/2021 e dunque a distanza di sei anni dalla detta revoca …”
Secondo la giurisprudenza “… il termine istanza fa riferimento ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo estranei a tale perimetro le mere iniziative a carattere stragiudiziale, va dichiarata la decadenza della banca ad esigere il pagamento nei confronti del fideiussore attore …”
Il Tribunale “… dichiara la nullità parziale delle fideiussioni …”
Nullità parziale delle fideiussioni – Tribunale di Roma, Sezione Sedicesima Civile, 13/02/2025